Tante persone vivono in affitto e ogni mese devono pagare un canone di locazione per stare nell’immobile altrui. Ma cosa succede se le condizioni della casa in cui si vive sono disastrose?
Se l’immobile locato presenta vizi o condizioni che compromettono l’idoneità abitativa e la sicurezza di chi sta in affitto, allora si potrà richiedere il risarcimento danni alla salute ed il proprietario dovrà pagare. Ecco tutte le casistiche e come comportarsi.
Casa in affitto disastrosa: richiedi il risarcimento danni alla salute
Poiché la tutela della salute è un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione, qualora ci si trovasse a vivere in un immobile con vizi o in condizioni disastrose tali da comprometterne l’idoneità abitativa e la sicurezza del conduttore e della sua famiglia, si potrà richiedere il risarcimento ai danni subiti, inclusi quelli relativi alla salute.

Infatti, il locatore deve consegnare l’immobile in buono stato di manutenzione ma se subentrassero dei vizi della cosa locata tali da esporre a serio pericolo per la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, allora le cose cambiano.
I vizi possono riguardare: presenza di muffa, umidità, impianti non conformi, e qualora questi fossero presenti, il conduttore avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico. Il locatore è infatti responsabile dei danni alla salute derivanti dai vizi dell’immobile, anche se preesistenti alla consegna ma manifestatisi successivamente, qualora avrebbe potuto conoscerli con l’ordinaria diligenza.
Se l’immobile è in condizione disastrosa, il conduttore può tutelarsi in questi modi:
- risoluzione del contratto: se i vizi sono gravi e rendono l’immobile non idoneo o pericoloso per la salute, il conduttore potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore
- riduzione del canone: se il vizio non è così grave da impedire di vivere in casa ma diminuisce la sua idoneità, il conduttore potrà richiedere una riduzione del canone di locazione
- risarcimento dei danni: indipendentemente dalla risoluzione o riduzione del canone, il conduttore ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’insalubrità dell’immobile, inclusi i danni alla salute
- autotutela: se la gravità del vizio è tale da non consentire il godimento dell’appartamento per via di vizi gravissimi, il conduttore potrà sospendere o autoridurre il pagamento del canone, previa diffida al locatore e nel caso di sua inerzia.
Quindi il conduttore e la sua famiglia sono protetti dalla legge italiana qualora l’immobile preso in locazione presentasse dei vizi che ne impedissero il pieno godimento, specie se non viene tutelato il diritto alla salute.