Bici in condominio, puoi metterle liberamente nel cortile? Cosa devi sapere per evitare guai

Che cosa devi assolutamente sapere per quanto riguarda le biciclette se decidi di metterle in cortile.

Sono sempre più le persone che utilizzano la bicicletta per muoversi, un modo sostenibile di spostarsi e che fa anche bene alla mente e alla salute.

Piccole e grandi città si stanno attrezzando sempre maggiormente per realizzare piste ciclabili e percorsi dedicati a coloro che utilizzano questo mezzo. Ma in pochi si chiedono se ci sono delle regole per il “parcheggio”.

Bici in condominio, come metterle?

Moltissime persone vivono in condominio e utilizzano una bicicletta, ma non tutti sanno cosa dice il regolamento condominiale ed il codice civile riguardo la sistemazione del mezzo.

rastrelliera bici
Bici in condominio, come metterle? -designmag.it

Quando si possiede una bicicletta e si vive in un condominio, la prima regola da non dimenticare è che le parti comuni, come ricorda la parola stessi, appartengono a tutti i condomini. Ciò significa che se si vuole sistemare la propria bici in uno degli spazi comuni, come l’androne o il cortile per fare due esempi, bisogna tenere a mente l’articolo 1117 del c.c., che spiega che “ogni condomino può usare questi spazi, a condizione che non ne cambi la destinazione e che non limiti l’uso che possono farne gli altri”.

Il deposito delle bici in un condominio quindi, è subordinato a un regolamento e ad alcuni limiti. Anzitutto, prima di depositare una bicicletta o installare un box negli spazi comuni del condominio, è necessario consultare il regolamento condominiale; se questo infatti, dovesse vietare espressamente il deposito di biciclette o oggetti vari, tale divieto va rispettato, a meno che non venga modificato con una delibera assembleare a maggioranza qualificata.

Se il regolamento invece non specifica nulla sul tema, si applicano le regole generali del Codice Civile ed in particolare l’articolo 1102. Questo significa che è possibile utilizzare le parti comuni, purché il box non sia d’intralcio agli altri condomini, non crei pericoli e non alteri la destinazione dell’area comune (ad esempio, trasformando un cortile in un parcheggio permanente). Da non dimenticare che il box non deve alterare l’aspetto o il decoro architettonico dell’edificio.

La natura dell’installazione è fondamentale: una rastrelliera piccola e discreta può rientrare nell’uso legittimo, come spiega l’art. 1102 c.c., al contrario un box fisso, ingombrante o chiuso potrebbe essere considerato un’innovazione, richiedendo una specifica delibera assembleare.

In assenza di divieti nel regolamento, è possibile installare una rastrelliera o utilizzare una parte del cortile, rispettando sempre i limiti dell’articolo 1102 c.c. In ogni caso è consigliabile sempre avvisare l’amministratore e chiedere eventualmente l’autorizzazione dell’assemblea con un voto favorevole della maggioranza dei condomini che rappresenti almeno due terzi dei millesimi.

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