Sono sempre più le persone che utilizzano la bicicletta per muoversi, un modo sostenibile di spostarsi e che fa anche bene alla mente e alla salute.
Piccole e grandi città si stanno attrezzando sempre maggiormente per realizzare piste ciclabili e percorsi dedicati a coloro che utilizzano questo mezzo. Ma in pochi si chiedono se ci sono delle regole per il “parcheggio”.
Bici in condominio, come metterle?
Moltissime persone vivono in condominio e utilizzano una bicicletta, ma non tutti sanno cosa dice il regolamento condominiale ed il codice civile riguardo la sistemazione del mezzo.

Quando si possiede una bicicletta e si vive in un condominio, la prima regola da non dimenticare è che le parti comuni, come ricorda la parola stessi, appartengono a tutti i condomini. Ciò significa che se si vuole sistemare la propria bici in uno degli spazi comuni, come l’androne o il cortile per fare due esempi, bisogna tenere a mente l’articolo 1117 del c.c., che spiega che “ogni condomino può usare questi spazi, a condizione che non ne cambi la destinazione e che non limiti l’uso che possono farne gli altri”.
Il deposito delle bici in un condominio quindi, è subordinato a un regolamento e ad alcuni limiti. Anzitutto, prima di depositare una bicicletta o installare un box negli spazi comuni del condominio, è necessario consultare il regolamento condominiale; se questo infatti, dovesse vietare espressamente il deposito di biciclette o oggetti vari, tale divieto va rispettato, a meno che non venga modificato con una delibera assembleare a maggioranza qualificata.
Se il regolamento invece non specifica nulla sul tema, si applicano le regole generali del Codice Civile ed in particolare l’articolo 1102. Questo significa che è possibile utilizzare le parti comuni, purché il box non sia d’intralcio agli altri condomini, non crei pericoli e non alteri la destinazione dell’area comune (ad esempio, trasformando un cortile in un parcheggio permanente). Da non dimenticare che il box non deve alterare l’aspetto o il decoro architettonico dell’edificio.
La natura dell’installazione è fondamentale: una rastrelliera piccola e discreta può rientrare nell’uso legittimo, come spiega l’art. 1102 c.c., al contrario un box fisso, ingombrante o chiuso potrebbe essere considerato un’innovazione, richiedendo una specifica delibera assembleare.
In assenza di divieti nel regolamento, è possibile installare una rastrelliera o utilizzare una parte del cortile, rispettando sempre i limiti dell’articolo 1102 c.c. In ogni caso è consigliabile sempre avvisare l’amministratore e chiedere eventualmente l’autorizzazione dell’assemblea con un voto favorevole della maggioranza dei condomini che rappresenti almeno due terzi dei millesimi.