Basta anche un solo condomino per installare un ascensore ma poi chi paga? Come vengono divise le spese

Chi paga se l'installazione dell'ascensore è fortemente voluta solo da un condomino?

Chi abita ad un piano alto sa quanto sia fondamentale avere un ascensore ma in tanti condomini, non c’è questa fortuna. Però, basta un solo condomino per poter richiedere la sua installazione, anche senza il voto favorevole dell’assemblea condominiale. 

Ci sono infatti delle circostanze in cui il singolo può effettivamente far installare un ascensore: di quali si tratta, come fare, ed ecco come verranno ripartiti i costi fra tutti i condomini. 

Chi paga per l’installazione di un ascensore?

Installare un ascensore rientra fra gli interventi che migliorano l’accessibilità di uno stabile o che rimuovono delle barriere architettoniche. Questi interventi possono essere realizzati spesso senza l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Tecnico ascensore
Chi paga per l’installazione di un ascensore? – designmag.it

Un singolo può quindi decidere di far installare un ascensore, intervento che può incidere positivamente sulla qualità della vita dei condomini, in particolare per coloro che sono affetti da difficoltà motorie o presentano disabilità. Questo può accadere purché non si precluda l’utilizzo delle parti comuni agli altri condomini, non si alteri la destinazione d’uso e non si impedisca un uguale uso dagli altri.

L’installazione dell’ascensore non deve pregiudicare la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dello stabile. Per installare l’ascensore, per volere di un singolo condomino, non sarà necessaria l’approvazione in assemblea, purché si rispetti tutto quanto detto. Discorso diverso per l’installazione di un ascensore che servirà a tutti i condomini: in quel caso sarà necessaria l’approvazione in assemblea, trattandosi di un’innovazione rilevante per lo stabile condominiale.

In prima convocazione dovranno essere d’accordo almeno la metà degli intervenuti, purché rappresentino i due terzi del valore dell’edificio. Durante la seconda convocazione, devono essere favorevoli la maggioranza dei presenti purché rappresentino almeno 500 millesimi del valore dello stabile. Se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche sarà sufficiente la maggioranza semplice dei presenti, purché rappresentino almeno un terzo dei millesimi.

Oltre ai già citati vincoli di sicurezza, stabilità e accesso alle parti comuni da parte di tutti i condomini, è necessario rispettare anche altri vincoli come colori e materiali da utilizzare, ad esempio per le porte a scorrimento della struttura, nonché altre imposizioni in materia di forme e stile estetico. Bisognerà assicurarsi che l’opera sia conforme con le normative vigenti e sarà necessario ottenere i relativi titoli abilitativi da parte del Comune.

A seconda della complessità dell’intervento, potrebbe essere necessaria la SCIA o il permesso di costruire. Quando l’ascensore serve tutti la ripartizione delle spese sarà suddivisa fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Se l’intervento è però gravoso o voluttuario, i condomini in disaccordo possono dissociarsi dal pagamento delle spese, perdendo la possibilità di utilizzare l’ascensore. Potranno però cominciare ad utilizzarla, pagando successivamente le loro quote.

Se invece l’ascensore fosse voluto da un singolo condomino, sarà lui/lei a farsi carico di tutte le relative spese, senza poter pretendere la partecipazione degli altri proprietari. Gli altri condomini potranno acquisirne il diritto di utilizzo successivamente, sempre versando la corrispondente quota dei costi sostenuti. C’è da aggiungere anche che gli interventi per rimuovere le barriere architettoniche, che migliorano l’accessibilità dell’edificio sono passibili di importanti detrazioni per il singolo che paga a spese sue.

Gestione cookie