Assemblee di condominio, quel che ancora non sai: queste 5 curiosità ti faranno ricredere su tutto

Un argomento che si dà per scontato sono  le assemblee di condominio, ma ci sono diverse curiosità che vengono sottovalutate. Ecco quali sono.

Dopo qualche anno di lavoro si tendono a dare le cose per scontato, e l’amministratore degli stabili non fa eccezione su questo. Uno degli argomenti che si tende a sottovalutare è l’assemblea di condominio. L’amministratore, infatti, deve tenere conto dei cambi di normative che cambiano in continuazione cosa bisogna tenere a mente, e questo cambia anche le implicazioni riguardo l’assemblea. Ecco alcune curiosità che potresti non sapere sulle assemblee di condominio.

Partiamo con le regole sulle convocazioni di comproprietari. I coniugi in comunione legale, infatti, vanno convocati congiuntamente, come affermato da una sentenza della Corte di appello di Catania nel 2019. secondo questa non convocare il coniuge in comunione legale è motivo di annullabilità della delibera scelta. L’amministratore deve tenere aggiornato l’anagrafe dei condòmini verificando il regime vigente scelto e che l’immobile non sia un bene personale di uno di essi. Sono esclusi dalla comunione:

  • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
  • beni acquisiti dopo al matrimonio come donazione o successione;
  • beni a uso personale;
  • beni necessari all’esercizio della professione;
  • beni acquistato con il prezzo del trasferimento dei beni appena elencati se espressamente dichiarato all’acquisto.

Assemblee di condominio: curiosità che non sapevi

Segue il computo delle maggioranze assembleari, che si basa sul voto di ogni condomino. L’articolo 1136 c.c. spiega che per approvare le delibere è necessaria la maggioranza degli intervenuti, ovvero delle persone fisicamente presenti in assemblea.  Quindi, se abbiamo 30 condòmini presenti in assemblea, abbiamo bisogno di 16 voti per approvare una delibera.

Cosa succede, invece, quando una delibera viene approvata o rifiutata e un condomino chiede di cambiare il voto? La risposta del tribunale è che, una volta messa sul verbale, la votazione è considerata conclusa e non modificabile. È possibile, però, fare una seconda convocazione sullo stesso argomento per votare di nuovo.

Cose da sapere sulle assemblee di condominio
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In caso si preveda un Ordine del Giorno particolarmente lungo, l’amministratore può fissare l’assemblea in due convocazioni con due date diverse. Questo si può fare semplicemente inviando due deleghe, una per giorno. Questo permetterà di affrontare gli argomenti con calma.

Bisogna anche tenere a mente che non è possibile convocare un’assemblea nei giorni in cui ricorrono festività religiose. Queste includono anche le confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato, come la tavola valdese, la chiesa apostolica in Italia o le unioni buddiste e induiste in Italia. Ultima nota: l’amministratore non deve essere obbligatoriamente presente in assemblea.

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