Abuso edilizio, quando va in prescrizione? Occhio alle date o i rischi sono peggio di quello che pensi

Occhio alla scadenza della prescrizione per evitare sanzioni penali e amministrative.

In Italia, l’abuso edilizio rappresenta una problematica molto diffusa e viene spesso sottovalutata, ma può avere conseguenze rilevanti sia sul piano penale che amministrativo. La realizzazione delle opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, o in contrasto con le normative urbanistiche, ci si espone a sanzioni severe.

Tuttavia, come ogni reato, anche l’abuso edilizio può andare in prescrizione, estinguendo così la responsabilità penale ma non le conseguenze amministrative. Per questo motivo è essenziale distinguere tra il reato e l’illecito amministrativo.

Nel primo caso, l’abuso si estingue nel tempo secondo quanto previsto dal Codice penale, nel secondo può continuare a produrre effetti. Anche su costruzioni per cui è intervenuta la prescrizione dell’abuso edilizio, può essere disposto l’ordine di demolizione, sempre attivo e non soggetto a scadenze temporali.

Quando si prescrive l’abuso edilizio: ma occhio alle pene

Per quanto riguarda la prescrizione dell’abuso edilizio si tratta di una possibilità regolata dall’articolo 44 del Dpr 380/2001. Le pene previste includono l’arresto fino a due annisanzioni pecuniarie fino a 51.000 euro.

Progetti di una casa
Quando si prescrive l’abuso edilizio: ma occhio alle pene – designmag.it

Il termine di prescrizione è di 4 anni, elevabile a 5 anni nel caso in cui si configuri un rinvio al giudizio. Per il 2025, dunque, risultano prescritti i reati commessi nel 2021, o quelli per cui l’ultimo atto interruttivo è avvenuto nel 2020. Rientrano in questa categoria gli interrogatori, i rinvii a giudizio o una condanna non definitiva.

La decorrenza della prescrizione comincia dall’ultimazione dell’opera abusiva o dal momento in cui i lavori vengono effettivamente abbandonati. Proprio per questo motivo, è necessario un accertamento approfondito per stabilire con certezza la data di fine dei lavori. Va detto, tuttavia, che la semplice domanda di sanatoria non interrompe né posticipa la prescrizione.

Inoltre, la responsabilità dell’abuso edilizio può ricadere su più soggetti:

  • Il titolare del permesso di costruire,
  • Il committente;
  • Il costruttore
  • Il direttore dei lavori.

Se il proprietario non rientra tra questi ruoli e non ha partecipato all’abuso, può essere escluso dalla responsabilità penale. Anche nel caso in cui la responsabilità penale venga meno, l’autore dell’abuso resta esposto alle sanzioni amministrative. Tra queste rientrano l’ordine di demolizione, l’acquisizione al patrimonio comunale e le sanzioni pecuniarie calcolate in base all’aumento del valore dell’immobile. Tali misure, a differenza del reato, non sono soggette a prescrizione e possono essere applicate in qualsiasi momento.

In caso di compravendita, inoltre, è importante sapere che l’acquirente può subire l’ordine di demolizione anche se non era a conoscenza dell’abuso, ma ha al tempo stesso il diretto di agire legalmente contro il venditore per ottenere un risarcimento.

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