Riforma del Condominio: non può più mettere antenna e condizionatore sul tetto

Quante volte abbiamo dato per scontato di poter installare liberamente un’antenna televisiva o il motore del condizionatore sul tetto del nostro edificio?

In molti condomini italiani questa prassi è andata avanti per anni senza particolari contestazioni, quasi come se le parti comuni fossero a disposizione di chiunque volesse utilizzarle per le proprie esigenze personali.

Ma la realtà giuridica è ben diversa. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma ha chiarito in modo netto che il diritto di usare le parti comuni non è illimitato e che, in assenza di determinate condizioni precise, il condominio può legittimamente opporsi all’installazione di questi apparecchi e ottenerne la rimozione.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma

Il caso al centro della vicenda riguarda due condomini di un edificio romano che avevano chiesto all’assemblea il permesso di installare sul tetto dell’edificio il motore del proprio impianto di climatizzazione e un’antenna televisiva privata, in una zona già occupata da un altro motore di condizionamento.

L’assemblea aveva respinto la richiesta nel 2017 e la questione era finita in tribunale. Dopo il giudizio di primo grado, la Corte d’Appello di Roma ha confermato il rigetto, stabilendo un principio di grande importanza pratica per tutti i condomini italiani. Il diritto sancito dall’articolo 1102 del Codice Civile, che consente a ogni condomino di usare le cose comuni, non si traduce automaticamente nella libertà di scegliere dove e come installare apparecchiature personali sulle parti condominiali.

Quando l’intervento incide su proprietà altrui o comporta un sacrificio per gli altri condomini, chi vuole procedere con l’installazione ha l’onere preciso di dimostrare che non esistono soluzioni alternative meno invasive, presentando un progetto tecnico dettagliato e, se necessario, una perizia di parte.

Un giudice che ha un martello da giudice in mano e un libro di legge davanti
La sentenza della Corte d’Appello di Roma – designmag.it

Nel caso specifico, i condomini non avevano prodotto nulla di tutto ciò, nemmeno una valutazione tecnica che escludesse la possibilità di collocare il motore sulla parete esterna adiacente al proprio appartamento, soluzione peraltro già proposta dal condominio stesso durante la fase conciliativa.

Cosa significa nella pratica: quando si può installare e quando no

La sentenza non vieta in assoluto di installare antenne o condizionatori sulle parti comuni, ma fissa paletti precisi che è fondamentale conoscere prima di agire. Il punto centrale è la prova dell’impossibilità di soluzioni alternative. Se esiste un’antenna centralizzata già funzionante sull’edificio, il singolo condomino non può pretendere di installarne una propria sul tetto solo perché lo ritiene più comodo: deve prima dimostrare che quella centralizzata non è adeguata alle proprie esigenze.

Lo stesso vale per il condizionatore: se è tecnicamente possibile collocare il motore su una parete esterna della propria proprietà o in un altro spazio meno invasivo, il tetto condominiale non può essere utilizzato come prima scelta.

La Corte di Cassazione, richiamata nella sentenza, ha da tempo stabilito che il diritto di installare antenne anche su proprietà altrui è subordinato alla dimostrazione concreta e documentata dell’impossibilità di utilizzare spazi propri o alternative condominiali meno pregiudizievoli.

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