Panni stesi in condominio: l'errore che potrebbe costarti molto caro-Designmag.it
Praticamente ogni giorno facciamo una lavatrice, per non parlare di quando abbiamo dei figli piccoli dove il numero si moltiplica! Il problema però arriva quando li andiamo a stendere.
Il motivo? E se in condominio facciamo cadere dell’acqua nel balcone di chi ci abita sotto? Andiamo a vedere per quale motivo questo potrebbe costarti davvero molto caro.
Sembra incredibile ma se viviamo in condominio e vogliamo far asciugare i nostri panni possiamo incorrere in due problematiche che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Quanti di noi hanno i fili agganciati ai balconi oppure degli stendini amovibili? Andiamo a vedere che cosa è diventato un problema.
Iniziamo dai fili. In questo caso si è espresso il Tribunale di Catania con la sentenza numero 6175 del dicembre 2025 dove si è precisato che lo spazio aereo sovrastante ad un cortile di proprietà rientra nella sua facoltà e non può essere occupato da altri, anche con i fili da stendere. E’ suscettibile di usucapione.
Parliamo della servitù di stillicidio, ovvero il diritto del proprietario di un immobile di far scolare le acque piovane o di lavaggio dal proprio tetto, grondaie o balconi non è implicita nella realizzazione di un balcone aggettante. Le infiltrazioni che vengono dall’immobile sovrastante gravano sul custode.
E per quanto riguarda gli stendini? In questo caso si è espresso il Tribunale di Cassino con la sentenza numero 39/2026. In questo caso si parla di un condomino che voleva la rimozione dello stendino da parte del proprietario che lo posizionava sul muretto perimetrale del proprio terrazzo dove i panni sgocciolavano sul terrazzo sottostante impedendo l’utilizzo a pieno.
Per il condomino l’azione costituiva un atto emulativo (ex articolo 833, Codice civile) che vieta ai proprietari di compiere atti che hanno lo scopo di nuocere o di recare molestie agli altri. I giudici hanno indicato che mettere lo stendino non è un atto emulativo ma in ogni caso è da togliere per l’articolo numero nove del regolamento condominiale che vieta di stendere la biancheria o di arrecare danno o molestia ad altri condomini.
Quindi, adesso che hai tutte queste informazioni devi prestare molta attenzione quando vai a stendere i tuoi panni e, se hai qualsiasi tipo di dubbio, chiedi consiglio ad un legale che sicuramente ti saprà indiare se il tuo problema può essere portato in aula o meno. Noi ti consigliamo sicuramente di trovare una soluzione con l’altra parte per risolvere il prima possibile la diatriba.