Condono edilizio, cosa puoi davvero sanare: i chiarimenti del TAR del Lazio - designmag.it
Come ben sappiamo, in termini giuridici, il condono edilizio è un particolare tipo di condono che, dopo essere stato approvato con legge o decreti legge, permette ai cittadini che non sono in regola di sanare le opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche, eliminando di fatto le sanzioni che potrebbero conseguire da queste irregolarità.
Dal terzo condono, introdotto con la Legge n. 326 del 24 novembre 2003 dal secondo governo Berlusconi, sono passati ormai più di vent’anni, ma continua ad essere un tema piuttosto discuso in materia giuridica edilizia. Soprattutto perché, molti proprietari, non hanno ben chiaro quali situazioni possono rientrare nel condono e quali no.
Recentemente, a confermare quali casi possono beneficiare o meno della normativa, è intervenuto anche il TAR del Lazio, la normativa limita l’accesso al beneficio a casi ben precisi e non consente interpretazioni estensive. Una conferma è arrivata con una recente sentenza del TAR Lazio, respingendo la particolare domanda di sanatoria avanzata da un cittadino.
Come riportato da Brocardi, una recente sentenza del TAR del Lazio ha aggiunto ulteriori informazioni su cosa si può e non si può sanare. Nello specifico, la richiesta in questione è stata avanzata per la chiusura di una tettoia laterale di un edificio commerciale, trasformata con diversi lavori in locali murati con 50 metri aggiuntivi. La proprietaria ha presentato istanza di condono nel 2004, con l’idea che i lavori avessero semplicemente ampliato il fabbricato originale.
Roma Capitale ha rigettato la domanda, considerando i lavori come attui a costruzione un nuovo locale ad uso commerciale, una situazione esclusa dal terzo condono. Dopo le verifiche sul luogo, il TAR ha certificato che la costruzione costituisce, a conti fatti, un immobile autonomo, con accesso indipendente, servizi igienici e insegna commerciale. Di fatto, dunque, ha confermato la decisione presa in precedenza dal Comune di Roma.
Il terzo condono, in caso di nuova costruzione, prevede la richiesta solamente per le opere con destinazione residenziale; nel caso specifico, la nuova costruzione ha avuto una evidente destinazione commerciale. In casi di ampliamento, può essere richiesto il condono se, di fatto, rimane un collegamento organico con l’edificio originario, mentre una nuova costruzione ad uso commerciale è esclusa dal condono.
Questa nuova sentenza del TAR chiarisce la norma sugli ampliamenti e sulle nuove costruzioni del terzo condono: se rimane un collegamento con l’edificio di partenza, può essere sfruttato il condono, mentre per le nuove costruzioni sono escluse tutte quelle a finalità commerciali.