Condominio: l'assemblea può obbligare a tenere il portone sempre aperto? - designmag.it
In condominio, anche le decisioni apparentemente più banali possono celare implicazioni giuridiche rilevanti.
Una di queste riguarda il portone d’ingresso: può l’assemblea condominiale deliberare di tenerlo sempre aperto, anche di notte? La questione non è affatto teorica.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 252 del 10 febbraio 2026, ha fornito una risposta chiara e importante, che ogni condomino dovrebbe conoscere per tutelare i propri diritti e la propria sicurezza domestica. Una pronuncia che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato e che merita di essere approfondita con attenzione.
Il portone condominiale rientra a pieno titolo tra le parti comuni dell’edificio, come stabilito dall’art. 1117 del Codice Civile. In quanto tale, il suo utilizzo è regolato dall’art. 1102 c.c., che garantisce a ciascun condomino il diritto di servirsi del bene comune, purché non ne venga alterata la destinazione d’uso né venga impedito agli altri un pari utilizzo.
Questa norma, dettata in materia di comunione, si applica al condominio per espresso rinvio dell’art. 1139 c.c. Il portone non è dunque un elemento secondario: svolge una doppia funzione essenziale, quella di collegare l’edificio con la strada pubblica e quella, altrettanto importante, di proteggere le proprietà individuali da intrusioni esterne indesiderate.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto, un condomino aveva chiesto che il portone venisse chiuso almeno nelle ore notturne, soprattutto quando i negozi all’interno dello stabile erano chiusi. L’assemblea, tuttavia, aveva deliberato di non chiuderlo mai. Il giudice ha annullato quella delibera, riconoscendo che tenere il portone permanentemente aperto equivale a privarlo della sua funzione primaria: fare da barriera contro intrusioni esterne.
La sentenza tarantina chiarisce un principio fondamentale che vale la pena sottolineare con forza: la volontà della maggioranza assembleare non è illimitata. Anche una delibera approvata con i quorum previsti dall’art. 1136 c.c. può essere impugnata se viola norme imperative o altera la destinazione d’uso di un bene comune.
Il condomino che ritenga lesa la propria sicurezza o i propri diritti ha quindi la facoltà di rivolgersi al giudice, ai sensi dell’art. 1137 c.c., entro trenta giorni dalla deliberazione se era presente in assemblea, o dalla comunicazione del verbale se era assente. In caso di accoglimento del ricorso, oltre all’annullamento della delibera, il condominio soccombente può essere condannato anche al rimborso delle spese legali sostenute dall’attore, come avvenuto nel caso di Taranto.
Non si tratta di ostruzionismo, ma dell’esercizio di un diritto legittimo a tutela dell’intera collettività condominiale. Va però precisato che l’assemblea conserva ampi margini di manovra nella gestione delle parti comuni: può stabilire fasce orarie di apertura e chiusura, adattarle alle stagioni o alle esigenze degli abitanti, e anche modificare abitudini consolidate nel tempo, purché non azzeri completamente la funzione del bene.