Condominio, a chi spetta richiedere la derattizzazione? Cosa puoi fare e a chi spetta pagare - designmag.it
Nei condomini sono sempre più frequenti le presenze di topi, ratti o altri animali, che provocano dei grandi problemi dal punto di vista igienico-sanitario.
Quando accade una situazione del genere, spesso si creano problemi e confusione su come gestirla, anche dal punto di vista delle spese.
In un condominio, la derattizzazione è un intervento obbligatorio quando l’infestazione riguarda le parti comuni, come cortili, cantine, garage o vani tecnici, per garantire la salubrità degli ambienti.
Se l’infestazione è conclamata, è l’amministratore che ha il dovere di attivarsi immediatamente anche senza una delibera assembleare preventiva, per poi riferire nella prima riunione utile. Se l’intervento è considerato ordinario e programmato, l’amministratore può procedere autonomamente, mentre per interventi straordinari o in assenza di un’urgenza immediata, è necessaria la delibera dell’assemblea.
Quando il problema si verifica nelle parti comuni del condominio, come cortili, cantine, garage, ascensore e scale, locali tecnici, il condominio ha l’obbligo di intervenire secondo la legge n. 82/1994 che stabilisce l’obbligo di adottare apposite misure per prevenire infestazioni da roditori nei condomini. Questo intervento è fondamentale per la sicurezza e garanzia della salubrità degli ambienti.
Per quanto riguarda le spese per la derattizzazione delle parti comuni, queste sono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto previsto dall’articolo 1123 del Codice civile.
Lo stesso vale anche se l’infestazione è circoscritta a una sola area, poiché l’intervento da benefici all’intero edificio, mentre l’unica eccezione si verifica quando si può dimostrare in modo inequivocabile che l’infestazione ha avuto origine da una proprietà privata, come un appartamento o una cantina. In questo caso, il costo dell’intervento ricade interamente sul proprietario dell’unità immobiliare da cui è partito il problema.
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra proprietario e inquilino, un argomento che genera spesso confusione e discussioni, la legge stabilisce che le spese di manutenzione ordinaria spettano all’inquilino, mentre quelle straordinarie sono a carico del proprietario. Una derattizzazione preventiva o programmata sarà quindi di competenza dell’inquilino, mentre un intervento d’urgenza dovuto a una grave infestazione spetta al proprietario.
La decisione di intervenire spetta quindi all’amministratore in caso di urgenza o quando si tratta di manutenzione ordinaria, ma l’approvazione dell’assemblea è quasi sempre necessaria. I costi si dividono tra tutti i condòmini in base ai millesimi, a meno che la fonte dell’infestazione non sia una proprietà privata. Infine, la spesa ricade sull’inquilino se l’intervento è ordinario, mentre è a carico del proprietario se è straordinario.