Assemblea condominiale, attento a quello che dici: basta questo errore per farti andare in Tribunale (Designmag.it)
I toni durante un’assemblea condominiale potrebbero accendersi quando si toccano temi delicati o questioni economiche. Discutere è lecito ma sempre controllando i modi e le parole che si dicono altrimenti si rischiano gravi ripercussioni. Il passo da una denuncia per diffamazione è brevissimo.
Le assemblee condominiali sono pane per psicologi e sociologi. Tante persone diverse che devono trovare accordi e discutere di questioni di interesse pubblico ma che comunque vanno a toccare la sfera personale. Dal comportamento che ciascuno tiene si può capire molto di un condomino e l’amministratore dovrà essere capace di tenere sotto controllo chi è più irruente e indelicato nei modi e di mediare quando un accordo necessario non si trova.
Insomma, il compito del professionista sarà arduo se i condomini non ci mettono un po’ di buona volontà per giungere ad un compromesso. Riuscire ad evitare il confronto acceso sarebbe fondamentale ma a volte sembra impossibile tanto che possono alla fine volare parole grosse e offensive tra partecipanti. Quando la discussione degenera in attacchi personali e illazioni allora si può tirare in ballo il reato di diffamazione.
Il reato di diffamazione è disciplinato dall’articolo 595 del Codice Penale. Si verifica nel momento in cui una persona offende la reputazione di un altro soggetto mentre parla con altri individui in assenza dell’interessato. Nell’individuazione del reato, dunque, è centrale il nodo della comunicazione a terzi al fine di distinguere la diffamazione dall’ingiuria che avviene in presenza del soggetto offeso.
La Giurisprudenza, però, ha modificato leggermente la normativa nell’ambito del contesto condominiale. La diffamazione in tal caso, infatti, può essere accertata anche se il soggetto offeso è presente a condizione che le offese vengano percepite dagli altri partecipanti all’assemblea condominiale. Rientrano nel reato di diffamazione l’accusa di furto al vicino, lo scarso senso civico, un’offesa che tocca la sfera privata di un altro condomino a condizione che ciò capiti davanti alle altre persone.
Bisogna distinguere, però, una critica legittima legata al diritto di parola dalla critica diffamante. Secondo la Cassazione la critica non sfocia in reato se è veritiera o verosimile, basata quindi su fatti concreti e comprovabili. È legittima anche se non è gratuita né offensiva, detta senza usare un linguaggio volgare e denigratorio.
Infine per essere considerata legittima la critica dovrà essere rilevante nel contesto, attinente alle tematiche affrontate nell’assemblea condominiale e non riguardante la vita privata del condomino. In ogni altro caso la critica sfocerà in un reato punito con querela penale, richiesta di risarcimento danni, una sanzione fino a 1.032 euro o la reclusione fino a 12 mesi oppure 3 anni se la diffamazione avviene tramite mezzo pubblico e 2 anni con multa di 2.065 euro qualora l’offesa sia legata ad un fatto determinato.